Art. 13.
(Nomina a dirigente superiore).

      1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, ha compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica.
      2. Le promozioni hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze di organico nelle rispettive qualifiche.
      3. Il personale già appartenente al ruolo direttivo speciale soppresso ai sensi dell'articolo 8 può essere promosso alla qualifica di dirigente superiore nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti.